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Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE NOVE TERRA DI CERAMICA
AMICI DEL MUSEO – CUCARI VENETI

Fondata e costituita il 22.07.1985, atti Notaio Antonello Antonucci Rep.6819, Registrato a Bassano del
Grappa il 30.07.1985, al nr.1528 Mod 1°.
Modificato il 06.02.1996 per ottenere il riconoscimento e l’iscrizione dell’Associazione, all’Albo delle
Associazioni di Volontariato ai sensi della Legge 08.08.1991, nr. 266.
Registrato a Bassano del Grappa il 26.02.1996 al nr. 852, Mod. 2°.
Nuova modifica per poter essere iscritti nel Registro Regionale delle Associazioni di
promozione sociale, ai sensi dell’art.7, Legge 07.12.2000, nr. 383.

Associazione di promozione sociale
” NOVE TERRA DI CERAMICA – AMICI DEL MUSEO – CUCARI VENETI “

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione
sociale denominata:
« NOVE TERRA DI CERAMICA – AMICI DEL MUSEO – CUCARI VENETI »
con sede in Piazza G. De Fabris n. 3, nel Comune di 36055 NOVE, (Vicenza).

ART. 2
(Scopi)

1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale e
culturale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma
indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) promuovere e istituire corsi di formazione per apprendisti, studenti, hobbisti,
nonché corsi di aggiornamento e formazione per personale scolastico, volti a
recuperare e diffondere l’antica tradizione della ceramica novese.
b) approfondire e aggiornare la storia di Nove e della sua tradizione ceramica;
c) salvaguardare la tradizione storica e produttiva di Nove, con la ricerca, il recupero e
la conservazione di opere architettoniche, artistiche e artigianali.
d) promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, mostre di artigianato,
conferenze, convegni, simposi, incontri formativi attinenti la storia e la produzione
ceramica.
e) valorizzare e far conoscere il Museo della Ceramica di Nove.

ART. 3
(Soci – modalità di adesione)

1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il
presente statuto.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea (o il Consiglio
Direttivo). Il diniego andrà motivato. Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità impegnandosi a
versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci: ordinari, sostenitori, benemeriti.
4. Non sono ammessi soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere
rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività
prestata.
3. Devono versare la quota sociale entro i termini stabiliti e rispettare il presente
statuto.
4. Svolgono la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5
(Recesso ed esclusione dei soci)

1. I soci possono recedere dall’Associazione con comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. I soci che contravvengono ai doveri stabiliti possono essere esclusi dalla Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni degli interessati.
4. Avverso i pr0vvedimenti di esclusione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Tribunale
amministrativo Regionale competente.
ART. 6
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
a Assemblea dei soci;
b Consiglio direttivo;
c Collegio dei Revisori dei Conti;
d Collegio dei Probiviri;
e Presidente;
f Vicepresidente;
g Segretario;
h Segretario Tesoriere;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che siano in regola
con l’iscrizione e che abbiano versato la quota annuale d’iscrizione.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto
da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei
lavori;
3. Può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo
ritiene necessario.
4. Può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e
lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea dei soci deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei
soci;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio Direttivo.
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Validità delle Assemblee)

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; e in seconda
convocazione (anche nello stesso giorno), qualunque sia il numero dei presenti, in
proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per
delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti persone e la
qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la
maggioranza prevista dall’art. 21 del Codice Civile ( 2/3 dei soci) e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti; può sciogliere l’Associazione e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole di almeno di tre quarti dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione delle riunioni dell’assemblea)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale
redatto dal Segretario ( o – in sua assenza – da un componente dell’Assemblea
nominato ad hoc) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo: composizione e compiti)

1. ” Consiglio direttivo è composto da un numero dispari, da cinque a undici membri,
eletti dall’Assemblea ordinaria tra i propri componenti.
2. Dura in carica tre anni ed è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Decide sempre a maggioranza di voti dei presenti,
non prevale il voto del Presidente.
3. Elegge il Presidente e il Vicepresidente.
4. Nomina il Segretario verbalizzante e il Segretario tesoriere, che possono essere sia
membri dello stesso Comitato, sia semplici soci (senza diritto di voto).
5. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea. Redige e presenta all’Assemblea il
rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
6. Autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria.
7. Viene convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e quando lo richiedono per
iscritto, mediante raccomandata indirizzata al Presidente, almeno la metà più uno
dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso il Presidente ha l’obbligo di
convocare il Consiglio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
raccomandata. Qualora il Presidente non vi ottemperi, l’iniziativa della
convocazione potrà essere assunta autonomamente da uno dei membri del Consiglio stesso.
8. L’avviso della convocazione deve essere inviato per lettera almeno sette giorni prima della data
fissata per la riunione. ” Presidente, tuttavia, in caso di urgenza, può convocare il Consiglio anche
telefonicamente ( con almeno tre giorni di preavviso).
9. Il Consiglio Direttivo fissa l’importo della quota sociale annuale.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l’Assemblea, convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie.
2. Dura in carica tre anni.

ART. 13
(Vice-Presidente)

Sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

ART. 14
(Segretario)

1. Redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, sottoscrivendoli con il Presidente.
2. Conserva e ordina tutta la documentazione relativa all’Associazione.
3. Cura il tesseramento, tenendo aggiornato l’apposito libro dei soci.

ART. 15
(Segretario Tesoriere)

1. Redige e tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione.
2. Custodisce la cassa dell’Associazione e provvede a eventuali pagamenti.
3. Redige, in collaborazione con altri membri del Consiglio, i bilanci consuntivo e
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale.

ART. 16
(Collegio dei revisori dei conti)

E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni ed eleggono tra di loro un
Presidente. Controllano periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell’Associazione e il
rendiconto annuale.
La relazione di tali attività viene letta durante l’Assemblea ordinaria annuale.

ART. 17
(Collegio dei Probiviri)

E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea con voto segreto.
Durano in carica tre anni. A loro è demandata la risoluzione di eventuali controversie insorgenti tra i
singoli soci e gli organi dell’Associazione.

ART. 18
(Anno sociale)

L’anno sociale inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART.19
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. Eventuali proventi delle attività dell’Associazione non possono in alcun modo essere divisi tra gli
associati, nemmeno in forma indiretta.
3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 20
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio
di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’Associazione almeno venti
giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato che ne faccia richiesta.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 Aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui
all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 22
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste
dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 23
(Coordinamento con altre associazioni)

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, potrà – se
ritenuto opportuno – riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.

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